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Forfettari e dichiarazione dei redditi 2018

La determinazione del reddito dei contribuenti forfettari

La determinazione del reddito  avviene in maniera forfettaria,  applicando il coefficiente di redditività diversificato  a seconda del codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata, all’ammontare di ricavi o compensi percepiti. 

Nel regime forfettario, i ricavi devono essere tassati secondo il c.d. “principio di cassa” e quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti di esercizio di un’attività d’impresa o di arte o di professione, devono essere presi in esame i ricavi o i compensi effettivamente percepiti nell’esercizio 2017.

Al fine di evitare la doppia imposizione, qualora si transiti al regime forfettario provenendo dal regime ordinario o dal regime semplificato, non concorrono alla determinazione del reddito forfetario gli incassi che abbiano già concorso a formare il reddito in esercizi precedenti , in base alle regole di competenza proprie del regime di provenienza. Allo stesso modo, i ricavi già incassati nel periodo di applicazione del precedente regime che non hanno avuto manifestazione economica nello stesso, concorrono comunque alla formazione del reddito forfetario, nell’anno in cui si realizza il presupposto della competenza.

Per procedere alla determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta sarà necessario indicare nei righi da LM 22 a LM 30:

  • il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007, nella colonna 1;
  • il coefficiente di redditività dell’attività indicata deve essere riportato nella colonna 2;
  •  qualora prima di entrare nel regime forfettario si sia usufruito della c.d. Tremonti- Ter,  deve essere indicato in colonna 3 il recupero della maggiore agevolazione;
  • nella colonna 4 va inserito l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti, eventualmente sommato alla maggiore agevolazione indicata nella colonna 3;
  • Nella colonna 5 deve essere infine, indicato il reddito relativo all’attività che si ottiene moltiplicando ciò che è stato indicato in colonna 4 per il coefficiente di redditività indicato in colonna 2.

Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività,indicati nella colonna 5 dei righi da LM22 a LM30. Nelle colonne 1 e 2 dello stesso rigo devono essere indicati distintamente i redditi forfettari relativi alle gestioni previdenziali commercianti e artigiani oppure alla gestione separata.

I contributi previdenziali versati nel periodo d’imposta, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa, devono essere indicati nella colonna 1 del rigo LM 35; nella colonna 2 dello stesso rigo,invece, devono essere riportati esclusivamente quelli per cui il reddito forfettario risulti sufficientemente capiente; la parte di questi ultimi, che non trova capienza nell’importo indicato nel rigo LM 34, deve essere riportata nel LM49 e sarà eventualmente deducibile dal reddito complessivo qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quello tassato attraverso il regime forfettario.

Si procede quindi, a determinare  il reddito al netto dei contributi previdenziali e delle eventuali perdite pregresse che verrà assoggettato all’aliquota del 5% o del 15%.

Fonte:


Aggiornata il: 05/04/2018