La collaborazione o lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale").
Va distinta quindi da:
- mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015,
- il contratto telematico di prestazione occasionale in vigore dal 2017 (ex voucher) (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr), che prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma telematica INPS che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali.
- collaborazioni coordinate e continuative ancora in vigore pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente)
Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:
- potere di coordinamento del committente;
- requisito della continuità delle prestazione;
- inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.