Il decreto "FIsco-lavoro" n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con le note n. 109 del 27 gennaio
e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi ESCLUSI:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS)
- le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022) da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.