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La costituzione di un pegno su azioni scozzesi e il registro PSC

Defizione di PSC (Person with significant control)

Il termine “Person with significant control” in una relevant company fa riferimento a quel soggetto (o quei soggetti) che soddisfano una o più delle condizioni elencate nei paragrafi da 2 a 6 della parte 1 allegato 1A del Companies Act 2006:

- Il soggetto detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% delle azioni della società;

- Il soggetto detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% dei diritti di voto nella società;

- Il soggetto ha direttamente o indirettamente il potere di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione della società;

- Il soggetto ha il potere di esercitare, o di fatto esercita, un’influenza significativa o controllo sulla società;

- I trustees di un trust o i soci di una società che, non essendo persone giuridiche, soddisfano uno qualsiasi dei requisiti sopra elencati con riferimento alla società, o soddisferebbero predette condizioni se fossero persone fisiche, e hanno il diritto di esercitare o di fatto esercitano un’influenza significativa o controllo sul trust o sulla società in questione.

La normativa sembra fare unicamente riferimento alle persone fisiche (“individuals”). Tuttavia, in base a quanto previsto ai commi (5), (6) e (7) della sezione 790C del Companies Act del 2006, una cosiddetta “legal entity” (sia essa una persona fisica o un’impresa che può essere qualificata come persona giuridica ai sensi della legge applicabile) può essere definita “registrable relevant legal entity” (RRLE) in determinate circostanze.

Mentre l’intento originario della normativa in questione è quello di identificare le persone fisiche che detengono di fatto il controllo di una società, e che potrebbero celare la propria identità dietro a società o veicoli intermediari (come, ad esempio, trusts o società costituite in giurisdizioni dove è difficile avere accesso alle informazioni inerenti la struttura societaria stessa), dal punto di vista pratico non vi è il dovere di indicare nel registro PSC i dati di tale persona fisica se quest’ultima detiene le azioni indirettamente per il tramite di uno o più  soggetti giuridici su cui esercita di fatto un controllo significativo e uno di questi soggetti giuridici e’ soggetto a propri doveri di divulgazione ( “subject to its own disclosure requirements”).
Il significato delle parole in corsivo “subject to its own disclosure requirements” e’ contemplato dalla sezione 790C(7) del Companies Act del 2006.

La norma fa riferimento fondamentalmente alle seguenti categorie di entità:

- Relevant companies e persone fisiche soggette alla normativa prevista nella parte 21A del Companies Act del 2006;

- Le persone giuridiche con azioni che hanno diritto di voto e che sono ammesse alla negoziazione nel mercato.

Laddove una “registrable relevant legal entity” (RRLE) che presenta tali caratteristiche si interpone tra una persona fisica (e/o un’altra persona giuridica) e la società medesima (relevant company), e’ pertanto sufficiente che nel registro PSC della predetta relevant company vengano inseriti i dati della RRLE.

Facendo un esempio, se una persona fisica detiene e controlla più del 25% delle azioni della società A (che rientra nella definizione di relevant company) in modo indiretto tramite un’altra relevant company B, tale soggetto non deve essere inserito nel registro dei PSC della società A, ma i suoi dettagli dovranno essere invece indicati nel registro PSC della società B (e i dati di questa andranno a loro volta indicati nel registro PSC della società A).

Tuttavia, se una persona fisica detiene più del 25% delle quote di A attraverso una serie di società non quotate che sono state costituite, ad esempio, in un paese come il Botswana, allora detta persona fisica dovrà apparire nel registro PSC della relevant company.

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Aggiornata il: 03/05/2018