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La costituzione di un pegno su azioni scozzesi e il registro PSC

Un finanziatore nel ruolo di RRLE

Nel contesto della legislazione inglese, molto spesso capita che un finanziatore rientri nell’ambito di applicazione della parte 21° del Companies Act 2006 per uno dei seguenti motivi:

- Il finanziatore è esso stesso soggetto alla normativa prevista alla parte 21° del Companies Act 2006 (in quanto società UK le cui azioni non sono quotate), oppure

- Le azioni del finanziatore sono quotate nel mercato.

In presenza di tali circostanze, lo stesso finanziatore dovrà essere inserito nel registro dei PSC della società in cui detiene più del 25% delle azioni (o su cui esercita il controllo).

Nel caso di creditore pignoratizio in favore del quale è stato costituito pegno su più del 25% delle azioni della società (nel caso di relevant company costituita in Scozia), tale creditore (o il suo nominee) dovrà essere menzionato e i suoi dati andranno inseriti nel registro dei soci della società in quanto soggetto titolare delle azioni e lo stesso diventerà “socio” della stessa.

Di conseguenza, sembra alquanto evidente che nel caso sopra menzionato si materializzino i requisiti previsti alla prima condizione della normativa sui PSC. Il sopra menzionato creditore pignoratizio, infatti, detiene più’ del 25% delle azioni della società. La normativa stabilisce chiaramente che è sufficiente venga soddisfatta solamente una delle cinque condizioni richieste dalla normativa e, pertanto, il finanziatore (creditore pignoratizio) rientrerà nella definizione di RRLE e andrà pertanto indicato nel registro PSC della società.

La normativa in materia di PSC è diretta a individuare le persone fisiche che esercitano un effettivo e rilevante controllo sulle società del Regno Unito, la cui identità potrebbe essere celata al fine di evitare determinate responsabilità e doveri (come, ad esempio, il pagamento delle tasse).

In tale contesto, appare fondamentale il concetto di “controllo” (e non tanto quello di mera proprietà).

Il paragrafo 23 dell’allegato 1A del Companies Act 2006 fa espresso riferimento alle garanzie su azioni:

- I diritti relativi ad azioni detenute in garanzia da un soggetto si considerano, ai sensi di quanto previsto dal presente allegato 1A, detenuti da tale soggetto:

A) laddove, a parte i diritti esercitabili al fine di preservare il valore della garanzia, i diritti possono essere esercitati solo secondo le disposizioni di tale soggetto;

B) e laddove tali azioni sono detenute in relazione alla concessione di un prestito e, a parte i diritti esercitabili al fine di preservare il valore della garanzia, i diritti possono essere esercitati solo nell’interesse di tale soggetto.

Tale paragrafo è particolarmente utile soprattutto con riferimento alla posizione del creditore pignoratizio. Tuttavia, fa espressamente riferimento ai “diritti collegati alle azioni” e pertanto soddisfa solo la seconda, terza e quarta condizione previste dalla normativa PSC.

Pertanto, un finanziatore che detiene una garanzia sulle azioni di una relevant company costituita in Inghilterra sembra rimanere escluso dal regime dei PSC poiché può essere considerato RRLE in quanto:

- il creditore non “detiene” le azioni e, pertanto, non soddisfa la prima condizione;

- per quanto riguarda la seconda condizione, il paragrafo 23 dell’allegato 1A del Companies Act 2006 chiarisce che tali diritti di voto si considerano detenuti da colui che ha costituito la garanzia (e non dal creditore).

La differenza fondamentale rispetto ad un pegno costituito sulle azioni di una società registrata in Scozia consiste nel fatto che in questo caso la prima condizione è invece rispettata in quanto il creditore detiene di fatto le azioni in questione.

Detto ciò, siccome da un’interpretazione letterale della normativa in questione risulta che il creditore che detiene in garanzia più del 25% delle azioni di una società è di fatto considerato una RRLE in base a quanto previsto dalla prima condizione sopra menzionata, e visto che la legge prevede sanzioni penali per le RRLE e le società che non mantengono il registro PSC aggiornato, e’ evidente la convenienza di prediligere tale interpretazione letterale.

Ci sono alcuni casi in cui il creditore pignoratizio preferisce non apparire nel registro PSC della società le cui azioni gli sono state concesse in pegno. In particolare, alcuni creditori potrebbero non gradire che tali informazioni vengano rese pubbliche. Inoltre, se il creditore viene considerato una RRLE ai fini del regime PSC, questi dovrà rispettare una serie di requisiti di notifica e dovrà fornire una serie di informazioni alla società. Piuttosto severe sono le sanzioni previste in caso di mancato adempimento ai predetti doveri, tra cui la reclusione o multe abbastanza elevate.

Inoltre, nel caso in cui un creditore cessi di essere considerato RRLE (ad esempio nel caso in cui la garanzia venga svincolata), questi non potrà semplicemente richiedere di essere cancellato dal registro PSC. I suoi dati, infatti, potranno essere cancellati solamente una volta decorsi 10 anni dalla data in cui il creditore ha cessato di essere considerato RRLE.

Detto ciò, e come precedentemente anticipato, è evidente che la normativa relativa al pegno su azioni scozzesi in relazione al regime sui PSC non e’ ancora sufficientemente chiara e potrebbe far desistere alcuni finanziatori dal finanziare strutture quali società scozzesi. In tale contesto, vale la pena menzionare che nel giugno del 2011 la Scottish Law Commission ha pubblicato un documento avente ad oggetto una possibile riforma della legge scozzese in materia di “moveable transactions”. Il documento aveva proposto l’introduzione di uno specifico registro in cui annotare dette transazioni e, pertanto, la possibilità di registrare nel predetto registro i pegni costituiti su azioni, soddisfando in detto modo i requisiti di pubblicità previsti dal diritto scozzese. In tal modo, potrebbe essere costituito un pegno su azioni senza la necessità di trasferire al creditore la titolarità di predette azioni. Quest’ultimo, pertanto, potrebbe prendere in garanzia predette azioni al di fuori del regime previsto per i PSC.
Viste le problematiche sorte a riguardo, sembrerebbe opportuno che il governo scozzese decidesse di trasformare dette proposte in legge.

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Aggiornata il: 03/05/2018