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ASD: la sola iscrizione al CONI non basta per le agevolazioni tributarie

Agevolazioni fiscali per le ASD

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, così come gli altri enti di tipo associativo, possono fruire di particolari benefici fiscali. In tal senso l’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce un regime tributario agevolato riferito all’attività che questi soggetti svolgono nei confronti degli associati o dei partecipanti all’associazione, con specificazione che le quote o i contributi associativi versati non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il comma 3 del citato art. 148 del TUIR prevede inoltre che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

Con precipuo riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede precise disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e ai commi 17, 18 e 18-bis vengono elencati i requisiti che le ASD devono rispettare per il riconoscimento dei previsti benefici fiscali.

Pertanto per mantenere il regime agevolativo in argomento, le associazioni sportive dilettantistiche  devono rispettare tutta una serie di condizioni (quali ad esempio l’indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, o il fatto che la ASD debba essere costituita con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l’altro, anche la sede legale, o ancora che nello Statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro e deve essere esplicitata la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/05/2018