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ASD: la sola iscrizione al CONI non basta per le agevolazioni tributarie

Perdita del regime agevolato in assenza dei previsti requisiti

Con la recente ordinanza n. 10393 del 30 aprile 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il delicato tema del regime fiscale agevolato riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche.

La Corte è stata interessata da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per un accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica fiscale, ha disconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica di una ASD veneta, equiparandola di fatto ad una società commerciale e recuperandone, per l’anno d’imposta 2008, le imposte dovute per IRES, IVA e IRAP.

Atteso che il ricorso è stato proposto dall’Agenzia delle Entrate perché la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva precedentemente accolto il ricorso presentato dalla ASD interessata, la Cassazione ha dapprima riepilogato gli elementi indiziari che hanno indotto in primis la Guardia di Finanza e poi l’Agenzia delle Entrate a ritenere che la ASD veneta operasse in realtà alla stregua di una vera e propria società commerciale, per poi evidenziare come la CTR è giunta in pratica alla conclusione che l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dal CONI possa garantire la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolativo.

Di contro gli Ermellini, rimanendo nel solco dell’orientamento giurisprudenziale in materia, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  1. «In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI» (cfr. Cassazione sez. V, 5 agosto 2016, n. 16449);
  2. le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cassazione sez. V, 11 marzo 2015, n. 4872).

Ne consegue, quindi, che come qui stabilito dalla Corte di Cassazione, alle ASD non basta provare la regolare iscrizione al Registro del CONI per poter beneficiare delle esenzioni fiscali, ma è necessario dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività associativa, dell’assenza di un fine di lucro e del coinvolgimento dei soci, nel totale rispetto dei requisiti normativi previsti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/05/2018