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Fiscalità internazionale: i commercialisti studiano le prospettive future

Fiscalità internazionale 2018: normativa vigente

Attualmente gli istituti utilizzati nell’ambito dell’imposizione diretta nazionale sono vari:

  •  Stabile organizzazione,
  •  Ritenute alla fonte,
  •  Transfer pricing
  •  Regime CFC

e quasi tutti sono collegati ad una sorta di correttivo, frutto di una collaborazione tra diverse nazioni, atto a mitigare le situazioni di doppia imposizione. Trattati, convenzioni o altra normativa internazionale, rappresentano le fonti di strumenti, come i crediti di imposta e le esenzioni, attraverso i quali si cerca di evitare distorsioni del sistema fiscale interno. Attraverso questi strumenti si è, fino ad ora, cercato di stabilire i limiti entro cui lo stato alla fonte può tassare i non residenti operanti entro la propria giurisdizione e lo stato di residenza, ammettendo l’utilizzo dello strumento prescelto, non tassi nuovamente gli stessi redditi.

Tuttavia, in passato, una multinazionale doveva necessariamente stabilire una filiale in ciascun Paese in cui intendeva svolgere i propri affari; ad oggi invece, non si sente più la necessità di un punto di riferimento fisico, poiché ciò che conta davvero è la presenza digitale nel paese in cui avviene il consumo dei servizi. Ecco che il concetto di stabile organizzazione risulta essere inadeguato. È cambiato il modo di fare acquisti, di raggiungere i consumatori e anche di fare pubblicità dal momento che, attraverso i social network, le app ed internet in generale, questa è diventata più mirata e diretta agli interessi, già ben definiti e conosciuti, di ogni singolo consumatore.

Per quanto riguarda invece l’imposizione indiretta, sembra che la tassazione nel luogo del consumo non risulti affatto inadeguata ai fenomeni della globalizzazione, delocalizzazione e dematerializzazione.
L’ Italia, cosi come altre nazioni, ha anticipato gli interventi dell’unione Europea, con la legge di Bilancio 2018 e con alcuni documenti di prassi. Sarà quindi necessario un successivo coordinamento con le volontà sovranazionali ma è da apprezzare lo sforzo che è stato fatto in materia di stabile organizzazione e di imposizione di alcuni servizi digitali. In particolare, per quanto riguarda le stabili organizzazioni, è stato modificato l’art. 162 del Tuir introducendo, nel concetto di stabile organizzazione, il riferimento ad “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. 

In merito all’imposizione sulle transazioni digitali invece, mancano i decreti attuativi; ad oggi è chiaro solo il fatto che si tratti di un’imposizione di natura indiretta e che quindi, ove possibile, rimanderà alla disciplina IVA ma molte sono le perplessità che dovranno essere chiarite. In fine, attraverso risposte non pubbliche, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposizione e all’obbligo di monitoraggio delle criptovalute.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili


Aggiornata il: 30/05/2018