La prima proposta di Direttiva (147) si basa sul concetto di Presenza Digitale Significativa (PDS) e sulla definizione di Servizi Digitali. Questi ultimi rappresentano la condizione sine qua non affinché la disciplina prevista si possa applicare; qualora si fosse davanti a servizi non digitali questi non potrebbero essere presi in considerazione per la tassazione in esame. Il Servizio digitale è un “servizio fornito attraverso internet o attraverso una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo”. L’esempio fornito nel documento di ricerca è utile a chiarire il concetto in esame:
Servizio offerto |
Qualifica di servizio digitale |
Dare accesso, dietro pagamento di un corrispettivo, ad un mercato digitale per l’acquisto e la vendita di automobili |
Si |
Vendita di un’autovettura attraverso un sito internet |
No |
Affinché si possa parlare di PDS è necessario quindi che questa offra servizi digitali ma devono in realtà essere soddisfatte anche ulteriori condizioni in merito al fatturato, al numero di utenti e al numero di contratti commerciali.
L’imposizione proposta prevede che vengano tassati gli utili prodotti dalla PDS esclusivamente secondo l’ordinaria tassazione prevista per le imprese del Paese in cui questi vengono prodotti. In tal modo l’attribuzione del profitto avverrebbe sostanzialmente secondo le già esistenti regole previste per la stabile organizzazione ma la differenza sarà rappresentata dal fatto che si tratti di un “profitto digitale” e dal metodo utilizzato per attribuirlo (attualmente si parla di Profit Split ma è consentito utilizzare altro metodo tra quelli considerati idonei a livello internazionale purché il metodo scelto risulti più appropriato).