Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Pagamento stipendi con mezzi tracciabili: novità

Pagamento tracciabile delle retribuzioni: i casi in cui si applica

L'obbligo di utilizzo di mezzi tracciabili per l'erogazione degli stipendi  e dei compensi ai collaboratori si applica nei seguenti casi:

L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ SI APPLICA

lavoro subordinato in qualsiasi forma e durata

contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

contratti di lavoro  in qualsiasi forma tra le cooperative e i propri soci

I casi in cui è ancora possibile utilizzare il contante per le retribuzioni  sono i seguenti:

L'OBBLIGO NON SI APPLICA A:

lavoro  con la pubblica amministrazione

lavoro domestico

prestazioni occasionali ex art.2222 C.C

borse di studio

rimborsi spese per tirocini

CASO PARTICOLARE: "Anticipi di cassa": Nella nota n. 4538 del 22.5.2018 l'INL ha chiarito che per gli anticipi di cassa ai lavoratori ad es. per rimborsi spese di trasferta , il divieto di contante non si applica (non si tratta pero di una fonte normativa primaria e sono stati espressi dubbi  per cui si attende una conferma ministeriale).  A fronte dei dubbi espressi da molta stampa specializzata l'Ispettorato ha  ribadito l'assenza di obbligo di tracciabilità per il pagamento di rimborsi spese  sostenute dal lavoratore (viaggi, vitto, alloggio) anche nella nota n. 6201 del 16 luglio 2018,  a motivo del fatto che non si tratta di elementi della retribuzione. 

Aggiornamento del 12 settembre 2018

L' Ispettorato  del lavoro è intervenuto  nuovamente sul tema   con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che  gli ispettori  potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .

Inoltre  ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa ,  non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso  (ad  esempio  anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno,  quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per  quanto  riguarda  l’indennità  di  trasferta, però  in  considerazione  della  natura  “mista”   sia risarcitoria e che  retributiva delle somme,    essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità,  diversamente da quello che avviene  per rimborsi (chiaramente  documentati) se di natura solo restitutoria.

In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l'ispettorato specifica che  si ritengono  tracciabili e quindi accettabili anche:

  • il  pagamento  in  contanti  presso  lo  sportello  bancario  o  postale  attraverso  un  conto corrente ordinario,  e non solo " di  tesoreria " con  mandato  di  pagamento,   come inizialmente indicato.
  • lo strumento del vaglia postale , in quanto  rientrante nella categoria degli "assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato"  .

Per i vaglia  è necessario pero che siano rispettate  le  condizioni  e  le modalità  di cui all’art. 49, commi 7 e  8, del  D.Lgs. n. 231/2007:  “gli  assegni  circolari, vaglia  postali  e  cambiari sono  emessi  con  l'indicazione  del  nome  o  della  ragione sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non  trasferibilità" e “il  rilascio  di  assegni  circolari,  vaglia  postali  e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” –  devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione  (indicazione  del  datore  di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/09/2018