L'obbligo di utilizzo di mezzi tracciabili per l'erogazione degli stipendi e dei compensi ai collaboratori si applica nei seguenti casi:
L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ SI APPLICA
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lavoro subordinato in qualsiasi forma e durata
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contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
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contratti di lavoro in qualsiasi forma tra le cooperative e i propri soci
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I casi in cui è ancora possibile utilizzare il contante per le retribuzioni sono i seguenti:
L'OBBLIGO NON SI APPLICA A:
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lavoro con la pubblica amministrazione
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lavoro domestico
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prestazioni occasionali ex art.2222 C.C
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borse di studio
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rimborsi spese per tirocini
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CASO PARTICOLARE: "Anticipi di cassa": Nella nota n. 4538 del 22.5.2018 l'INL ha chiarito che per gli anticipi di cassa ai lavoratori ad es. per rimborsi spese di trasferta , il divieto di contante non si applica (non si tratta pero di una fonte normativa primaria e sono stati espressi dubbi per cui si attende una conferma ministeriale). A fronte dei dubbi espressi da molta stampa specializzata l'Ispettorato ha ribadito l'assenza di obbligo di tracciabilità per il pagamento di rimborsi spese sostenute dal lavoratore (viaggi, vitto, alloggio) anche nella nota n. 6201 del 16 luglio 2018, a motivo del fatto che non si tratta di elementi della retribuzione.
Aggiornamento del 12 settembre 2018
L' Ispettorato del lavoro è intervenuto nuovamente sul tema con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che gli ispettori potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .
Inoltre ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa , non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, però in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva delle somme, essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.
In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l'ispettorato specifica che si ritengono tracciabili e quindi accettabili anche:
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il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale attraverso un conto corrente ordinario, e non solo " di tesoreria " con mandato di pagamento, come inizialmente indicato.
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lo strumento del vaglia postale , in quanto rientrante nella categoria degli "assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato" .
Per i vaglia è necessario pero che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007: “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità" e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).