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Imprese Sociali 2018: cambiano le scadenze per adeguare gli statuti

Impresa sociale: modifica statuti entro il 20 gennaio 2019

Altra scadenza in vista per le imprese sociali è programmata per il 20 luglio 2018( termine spostato al 20 gennaio dall'art. 6 del Dlgsv n.95 del 20 luglio 2018); entro tale data le imprese sociali già iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese, sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Dlgs n. 112 del 2017 (c.d. codice del terzo settore). Siamo nell’ambito del regime transitorio in parte suggerito attraverso la lettera direttoriale dello scorso 29 dicembre 2017 (Prot. n. 34/0012604) dalla Direzione generale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In attesa della piena operatività del nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, i procedimenti di iscrizione agli attuali registri continueranno a essere regolati dalle norme preesistenti. Tuttavia, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, si precisa che si deve distinguere due diverse ipotesi:

  •  enti costituiti prima del 3 agosto 2017 – in questo caso il controllo dovrà essere eseguito sulla base della normativa vigente al momento della costituzione;
  •  enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 – in tale ipotesi gli enti devono adeguarsi fin da subito alle disposizioni del Codice purché queste siano applicabili in via diretta e immediata.

Entro il 20 gennaio 2019 (originariamente 20 luglio 2018) le imprese sociali dovranno modificare i propri statuti e atti costituitivi con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria e prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci. Da qui nascerà l’obbligo di comunicare al registro delle imprese la nomina degli stessi a prescindere dal superamento o meno dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

In linea generale ricordiamo che le imprese sociali sono obbligate, entro 30 giorni da una qualsiasi modifica sostanziale, a depositare nella sezione speciale del registro delle imprese, per via telematica o su un supporto informatico:

  •  l’atto costitutivo, lo statuto con ogni successiva modificazione;
  •  il bilancio di esercizio;
  •  il bilancio sociale (articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 112 del 2017).
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/08/2018