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Decreto dignità 2018: ecco tutte le novità

Decreto dignità 2018: contrasto alla delocalizzazione delle imprese

Sono previste misure contro il fenomeno della “delocalizzazione” produttiva delle imprese, ovvero lo spostamento in altri Paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da vantaggi in termini di fiscalità. Sono molte infatti le imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che negli ultimi anni hanno scelto di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale. 

Le norme, ponendo limiti più stringenti alle imprese ridefiniscono divieti e sanzioni. Per prima cosa ampliano l’ambito oggettivo di applicazione del vincolo della delocalizzazione rispetto alla disciplina vigente, essendo quest’ultima

  • limitata alle delocalizzazioni effettuate in Paesi non appartenenti all’Unione europea
  • riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale,
  • condizionata al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50%.

Una particolare attenzione è stata data al super/iper ammortamento prevedendo un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare la norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti.

In caso di delocalizzazione dell’attività economica o attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato, l’impresa beneficiaria  decade dal beneficio concesso ed è sottoposta a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

L'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico pari a 10 anni stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, le diverse amministrazioni potranno individuare le modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all’atto dell’erogazione del beneficio e maggiorati sino a 5 punti percentuali.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/07/2018