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Fatturazione elettronica 2018: novità per gli appalti

Presupposti per obbligo fatturazione elettronica

La nuova modalità di fatturazione, inoltre, presuppone che “a monte” debba essere stato sottoscritto un contratto con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’articolo 1 della Legge n. 244/2007 (“Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica: Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istruzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI. Soggetti di cui all'articolo articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196: i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti. Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: le amministrazioni autonome”). Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”.

Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 13/ del 2 luglio u.s, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato finalmente seguito a quanto era già stato annunciato nel documento di prassi precedentemente emanato in data 8 aprile 2018, in tal modo fornendo le attese indicazioni sul perimetro d’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica che, a partire dallo scorso 1° luglio, è stato posto a carico dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

Come noto, infatti, con il Decreto Legge n. 79/2018 il legislatore è intervenuto per prorogare al  prossimo 1° gennaio l’entra in vigore dell’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente in riferimento alle cessioni di carburante per autotrazione effettuate da parte degli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

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Aggiornata il: 09/07/2018