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Fatturazione elettronica 2018: novità per gli appalti

Soggetti esclusi dall' obbligo di fatturazione elettronica 2018

Sono, di contro, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione, così come viene precisato dalla Circolare Ministeriale n. 13/E/2018, tutti quei soggetti che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti della stazione appaltante, o perché non sono interessati dall’imposizione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto) riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”.

In realtà, secondo quanto viene previsto dal citato articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.

Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla Circolare Ministeriale in esame (“Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP”). Si tratta, in particolare, dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata.

Tali chiarimenti si aggiungono a quanto era già stato anticipato dalla precedente CM 8/E/2018, con la quale l’Agenzia aveva precisato che la fatturazione elettronica (oltre al rapporto collocato a monte tra Pubblica Amministrazione e appaltatore) riguarda, comunque, i soli rapporti diretti che intercorrono tra il soggetto appaltatore ed il subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori eventuali passaggi successivi. Così, nei rapporti tra il subappaltatore/subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea.

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Aggiornata il: 09/07/2018