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Piano Nazionale impresa 4.0 e formazione

A chi si rivolge il Bonus formazione 2018

Il bonus formazione 4.0 sarà riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

L’articolo 1 comma 46 della legge di bilancio 2018 prevede che venga attribuito, a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

L’articolo 2 del decreto attuativo del 4 maggio 2018 attiene all’individuazione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione e, in coerenza con la formula della norma primaria (di cui al comma 46 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017) precisa che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

In tal senso, il comma 1 dell’articolo 2 precisa che l’incentivo è applicabile anche da parte degli enti non commerciali residenti - sempreché svolgenti ovviamente attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa - nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Con particolare riferimento al settore economico di appartenenza, inoltre, la disposizione ha cura di sottolineare che il beneficio si applica anche alle imprese che esercitano l’attività della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli; ciò, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel citato regolamento (UE) n. 651/2014. Il successivo comma 2 dell’articolo 2 chiarisce che, con riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione (ammissibili) siano occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali. Il comma 3 dell’articolo in commento, infine, sempre in conformità alla richiamata disciplina europea, precisa che non possono accedere al beneficio le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del più volte citato regolamento (UE) n. 651/2014.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/07/2018