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Interventi di recupero edilizio 2018: regime Iva

Interventi di recupero: immobili agevolabili

La locuzione utilizzata dalla norma “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” ricomprende:

  • singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
  • interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini - ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).

Con la Circolare del 7 aprile 2000, n.71/E Ministero delle Finanze sono state fornite fornite ulteriori precisazioni sull’applicazione dell’articolo 1, comma 1 lettera b) della citata Legge 23 dicembre 1999, n.488. Con riferimento agli immobili che fruiscono dell’agevolazione si è precisato che la riduzione di aliquota si applica:

  •  agli interventi eseguiti su immobili accatastati come abitazioni (da A/1 a A/11, con esclusione degli A/10) anche nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione non abitativa;
  •  agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa, intendendosi per tali quelli nei quali oltre il 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo privato. Restano esclusi gli interventi eseguiti su unità immobiliari a destinazione non abitativa ancorché facenti parte di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  •  agli interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Infatti, il riferimento agli edifici "a prevalente destinazione abitativa privata" non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell’immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati;
  •  agli interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) eseguiti su edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi);
  •  agli interventi eseguiti sulle pertinenze delle abitazioni anche se le stesse sono situate in un edificio non a prevalente destinazione abitativa.
     
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/07/2018