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Le agevolazioni IVA previste per gli interventi sul patrimonio edilizio

Il trattamento Iva

Chiarito il significato, dal punto di vista urbanistico, dei vari interventi di recupero di fabbricati esistenti è possibile passare all’analisi del loro trattamento dal punto di vista IVA, sottolineando come l’aliquota applicabile viene individuata in conseguenza del rapporto contrattuale sottostante l’intervento. In altre parole: per applicare l’aliquota IVA agevolata prevista dal n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, pari al 10%, è necessaria l’esistenza tra le parti di un contratto d’appalto così come definito nell'articolo 1665 del Codice civile, secondo cui: "L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".
Si ricorda in proposito che, secondo la vigente normativa, il contratto d’appalto non necessariamente deve avere forma scritta.

Contrariamente a quanto accade nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di edifici a prevalente destinazione abitativa, in cui, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica esclusivamente alle fatturazioni tra appaltatore/appaltatori e committente.

Nel caso degli interventi di recupero in parola l’aliquota IVA agevolata, di cui n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione anche in riferimento ai contratti di subappalto.
Ulteriore elemento da tenere presente nel caso di interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 è che il trattamento IVA agevolato si applica anche agli interventi eseguiti su immobili non residenziali ma produttivi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/07/2018