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Eliminazione delle barriere architettoniche: agevolazioni fiscali

Eliminazione e superamento barriere architettoniche 2018: inquadramento generale

Per una definizione giuridicamente valida di “barriera architettonica” si può fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 (“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) , che all’articolo 1, comma 2 recita:

“Per barriere architettoniche si intendono:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”

Per quanto invece riguarda l’identificazione degli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, così come queste stesse vengono definite dal D.P.R. n. 503/1996, la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”) identifica quali siano le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare (in senso strettamente giuridico, per “edilizia residenziale pubblica” si intende quella a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, realizzata dallo Stato stesso o dagli enti pubblici - regioni, comuni, Iacp - denominata anche “edilizia sovvenzionata”).

La Legge n. 13/1989 prevede anche l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento. Il Decreto attuativo identifica con precisione “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata”. I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono accessibilità, adattabilità e visitabilità, vediamo in dettaglio cosa indicano:

  •  accessibilità: un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare e vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia
  •  visitabilità: i luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno
  •  adattabilità: uno spazio viene modificato per renderlo accessibile e fruibile anche da persone che hanno capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite

I criteri esprimono anche tre livelli di qualità dello spazio costruito, dove:

  • l’accessibilità indica la possibilità di fruizione totale,
  • la visitabilità un’accessibilità limitata ma comunque garantita per le funzioni fondamentali
  • l’adattabilità un livello ridotto di accessibilità.

Il citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche quali debbano essere i criteri di progettazione per l’accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni (le dimensioni delle porte e l’altezza delle maniglie, il dislivello massimo di un pavimento, l’altezza dei terminali degli impianti – per esempio il citofono) e comprende le categorie, le caratteristiche e le misure dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

Quando l’edificio privato è un condominio e sono necessari lavori di superamento delle barriere architettoniche, oltre alla Legge n. 13/89 entra in gioco anche la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), che ha adeguato i vecchi articoli del Codice Civile risalenti agli anni Quaranta, stabilito nuove regole per i condomini e normato gli interventi straordinari come l’abbattimento delle barriere architettoniche, definendo il processo di approvazione durante le assemblee condominiali.

Un sommario elenco di quali siano gli interventi qualificabili come di “superamento delle barriere architettoniche” è contenuto nell’articolo 39 della Legge n. 13/1989, titolato “Dispositivi ed interventi per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico” secondo cui “gli interventi, opere, per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche autorizzabili sono tutti quelli valutati necessari in relazione alla disabilità acquisita, riferita al singolo caso, consistenti in:

  • adeguamenti degli ambienti per facilitare la deambulazione, quali pareti, infissi interni ed esterni, pavimenti, rampe, scivoli, bagni, cucine, ecc.;
  • adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, maniglioni, ecc.;
  • adeguamenti di arredi quali piani cottura, lavelli, elettrodomestici, mobili e pensili non standard, ecc., volti a facilitare l'accessibilità e la fruibilità nell'ambito domestico. Con le stesse finalità possono essere autorizzabili adattamenti degli arredi esistenti.

Possono essere, inoltre, ammissibili dispositivi speciali (quali generatori elettrici, gruppi di continuità, ecc.) per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse”.
Un caso particolare è poi costituito dall’installazione di dispositivi montascale, qualificati come  “dispositivi prescrivibili per il superamento delle barriere architettoniche”, elencati piuttosto analiticamente dal legislatore come “montascale (a ruote o a cingoli) o carrozzella montascale o scivolo mobile o servoscala o ascensore o elevatore, secondo la convenienza e l'idoneità della soluzione”, la cui fornitura ed installazione, tra l’altro, non esclude la dotazione di un altro e diverso dispositivo, comunque previo accertamento della necessità dell'assicurato da parte dell'équipe multidisciplinare di assistenza del soggetto a favore del quale vengono eseguiti gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Chiarito quale sia il perimetro di applicazione dei concetti di “barriera architettonica” e di “opere per il superamento delle barriere architettoniche” al fine di definirne l’assoggettabilità a regimi fiscali di vantaggio occorre ancora verificare come si inquadrano nella normativa urbanistica queste tipologie di interventi. Orbene, di per sè l’intervento di “superamento delle barriere architettoniche” rappresenta una categoria di lavori che, urbanisticamente parlando, è a se stante non rientrando in quanto tale né negli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, né in quelli di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, né in quelli di ristrutturazione, recupero e restauro conservativo di cui alle lettere c) e d), comma 1, articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia – vedi le definizioni nel quarto paragrafo). 
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/07/2018