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Eliminazione delle barriere architettoniche: agevolazioni fiscali

Eliminazione e superamento barriere architettoniche 2018: trattamento IRPEF

Ai fini dell’agevolabilità degli interventi in parola e, nello specifico, dell’ammissibilità delle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche alle detrazioni ai fini IRPEF di cui all’articolo 16-bis TUIR, non occorre fare riferimento alla loro classificabilità come interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo, tant’è vero che l’ammissibilità al regime agevolativo è specificamente prevista dal comma 1, lettera e) secondo cui “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: …….. e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
In buona sostanza, in base a quanto sino ad ora premesso, tutti gli interventi commissionati ad imprese di costruzione, qualificabili come destinati al superamento delle barriere architettoniche, così come definiti dall’articolo 39 della Legge n. 13/1989, possono usufruire della detrazione ai fini IRPEF del 50% della spesa sostenuta dall’avente titolo, percentuale di detrazione da calcolarsi su di un monte massimo di 96.000 euro da distribuirsi in quote uguali per un periodo di dieci anni.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/07/2018