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Iva e E-commerce 2018

Il presupposto territoriale dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto territoriale dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata in Italia (art. 1 e art. 7 del d.P.R. n. 633/1972).

Tale presupposto si atteggia in modo diverso allorché si tratti di:

  • cessione di beni (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce indiretto), ovvero
  • di prestazioni di servizi (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce diretto).

Per quanto riguarda l’E-commerce indiretto: nel caso di cessione di beni concluse in Italia, sia nel caso del commercio elettronico business to business che business to consumer, quanto al presupposto territoriale, trovano applicazione le ordinarie regole previste per le cessioni di beni sul territorio nazionale.

Per le operazioni intracomunitarie, come principio generale, può affermarsi che la tassazione delle cessioni di beni mobili a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, fattispecie cui è ricondotto l’e-commerce indiretto B2B, avviene nel paese di destinazione del consumo del bene. Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se hanno per oggetto beni nazionali, nazionalizzati, comunitari o temporaneamente importati esistenti nel territorio stesso, ovvero beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati a cura del fornitore o per suo conto.

Al contrario, nei casi di una cessione di beni tra un soggetto passivo Iva ed un privato consumatore (B2C, che si configura tecnicamente come “vendita a distanza”), si applica come regola generale – salvo alcune deroghe – la tassazione nel paese di origine.

Per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, la regola generale è quella di tassazione nel paese di destinazione e, dunque, non vi sono particolarità scaturenti dal fatto che l’ordine di cessione di beni avviene per mezzo di uno strumento digitale.

Per quanto riguarda invece l’E-commerce diretto: è assimilato ad una prestazione di servizi in quanto, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

Il presupposto territoriale dell’Iva nei casi di e-commerce diretto è essenzialmente quello della tassazione nel “paese di destinazione”, sia per il B2B che per il B2C, sia nel caso di committente Ue che committente extra Ue, sia esso soggetto passivo che privato consumatore.
In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), ai clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico), di cui parleremo nel prosieguo.

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo, secondo quanto su esposto.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/07/2018