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Nulla la cartella di pagamento se non riporta il calcolo degli interessi

La cartella di pagamento

Come noto e come si può leggere nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti per recuperare crediti vantati dagli Enti creditori (la stessa Agenzia o dall’Inps o dai Comuni ecc.).

La cartella esattoriale contiene in sostanza l’invito, inoltrato al contribuente debitore dell’Erario, a provvedere a liquidare le somme dovute entro il termine di 60 giorni.
Oltre a tale invito, il titolo in questione contiene la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento, le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi e quelle per richiedere la rateizzazione, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

Il ruolo è un provvedimento amministrativo e l’iscrizione a ruolo (che non è altro che un elenco contenente i nominativi dei debitori e le somme dovute) diviene titolo esecutivo che viene portato a conoscenza dei contribuenti destinatari appunto tramite la cartella di pagamento.

Come già stabilito dalla Suprema Corte nel 2008 con la sentenza n. 24928, è necessario che nel ruolo e nella cartella di pagamento vi sia l’indicazione del titolo in base al quale è effettuata l’iscrizione a ruolo ed in virtù della regola generale di motivazione degli atti amministrativi, nel ruolo devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sono a fondamento della pretesa riscossione, a meno che gli stessi non siano già noti al contribuente da precedenti atti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/08/2018