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La disciplina dei redditi occasionali -voucher - dopo il DL Dignità:cosa cambia

Le caratteristiche principali dei voucher

La disciplina sulle prestazioni di lavoro occasionale (c.d. voucher) è stata introdotta dal D.L. 50/2017 con l’introduzione dell’art. 54 bis che ha sostituito la normativa sul lavoro accessorio prevista dal D.L. 25/2017.
I voucher consentono di retribuire le attività lavorative occasionali entro limiti stabiliti senza influire sullo stato di disoccupazione del lavoro, esenti da imposizione fiscale e validi per il rilascio del permesso di soggiorno.
I limiti di compensi annui non devono superare:

  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Superare il limite di 2500 euro o una durata della prestazione superiore a 280 ore all’anno trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per alcuni prestatori i limiti di reddito sono computati al 75%.
Si tratta: dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
Le persone fisiche utilizzando il Libretto di Famigliagli altri utilizzatori mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
Il compenso minimo è pari a 9 euro ad eccezione per il settore agricolo dove si fa riferimento alla retribuzione oraria prevista dai contratti collettivi del settore.

È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

  •  per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevato a 8 dal decreto dignita’ per le imprese nel settore turistico);
  • per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere.
  • nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte di imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
 

Fonte:


Aggiornata il: 09/08/2018