La bozza Bonafede rispecchia, strutturalmente, la primigenia, tenendo in considerazione le istanze avanzate dai referenti di imprese e professionisti e, al contempo, tenendo in debito conto le sollecitazioni normative europee, elencate nella Relazione illustrativa:
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il Regolamento (UE) 2015/848 in tema di efficienza e efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;
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la Raccomandazione n. 2014/135/UE, che ha imposto il duplice obiettivo:
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di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce,
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di dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono.
In altre parole, tale raccomandazione si orienta a consentire, alle imprese sane in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precoce, nella finalità di evitare l’insolvenza e proseguire l’attività.
Si evidenzia, ulteriormente, che la bozza di decreto tiene conto sia delle dimensioni che delle attività delle imprese, le quali possono essere molto diverse.
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Il Regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce:
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i principi e i criteri generali per la strategia d’investimento
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le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.
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La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che prosegue sulla strada dell’intervento anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà.