La bozza di riforma delle procedure concorsuali, ad oggi sui banchi del Parlamento, prescrive che gli accordi di ristrutturazione dei debiti:
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sono conclusi dall’imprenditore, diverso dall’imprenditore minore
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sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
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devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione
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devono essere idonei ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:
- entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data
- entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Un professionista indipendente deve attestare:
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la veridicità dei dati aziendali
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la fattibilità economica e giuridica del piano
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l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (nel rispetto dei termini di cui al comma III dell’art. 57).
La medesima attestazione deve essere rinnovata se:
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prima dell’omologazione, intervengono modifiche sostanziali del piano
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il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi
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intervengono modifiche sostanziali degli accordi già conclusi
dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, e l’imprenditore apporta allo stesso le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi.
Il piano modificato e l’attestazione:
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devono essere pubblicati nel registro delle imprese
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della relativa pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo:
- lettera raccomandata
- posta elettronica certificata.
Opposizione
Concerne due fattispecie:
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opposizione alle modifiche: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso (lettera raccomandata o pec) è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48. In altre parole, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione (del piano e dell’attestazione) i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell’opposizione all’omologa dell’accordo.
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opposizione da parte dei creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: il comma III dell’art. 61 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell’accordo, creditori ai quali deve essere notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione (ai sensi dell’art. 48, comma IV). Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.