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Il ruolo del commercialista nel nuovo Codice della crisi d'impresa

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

La bozza di riforma delle procedure concorsuali, ad oggi sui banchi del Parlamento, prescrive che gli accordi di ristrutturazione dei debiti:

  • sono conclusi dall’imprenditore, diverso dall’imprenditore minore
  • sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
  • devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione
  • devono essere idonei ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:

         - entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data
         - entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Un professionista indipendente deve attestare:

  • la veridicità dei dati aziendali
  • la fattibilità economica e giuridica del piano
  • l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (nel rispetto dei termini di cui al comma III dell’art. 57).

La medesima attestazione deve essere rinnovata se:

  • prima dell’omologazione, intervengono modifiche sostanziali del piano
  • il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi
  • intervengono modifiche sostanziali degli accordi già conclusi

dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, e l’imprenditore apporta allo stesso le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi.

Il piano modificato e l’attestazione:

  • devono essere pubblicati nel registro delle imprese
  • della relativa pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo:

          - lettera raccomandata
          - posta elettronica certificata.

Opposizione

Concerne due fattispecie:

  • opposizione alle modifiche: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso (lettera raccomandata o pec) è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48. In altre parole, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione (del piano e dell’attestazione) i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell’opposizione all’omologa dell’accordo.
  • opposizione da parte dei creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: il comma III dell’art. 61 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell’accordo, creditori ai quali deve essere notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione (ai sensi dell’art. 48, comma IV). Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.
Fonte:


Aggiornata il: 18/10/2018