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Il ruolo del commercialista nel nuovo Codice della crisi d'impresa

Convenzione di moratoria nella procedura di ristrutturazione dei debiti

Le finalità che hanno condotto all’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa hanno ispirato pure lo strumento giuridico introdotto all’art. 182 septies della Legge Fallimentare, ossia la convenzione di moratoria temporanea dei crediti che (conformemente al disposto di cui all’art. 5 comma I, lett. a) della legge delega n. 155/2017) vede esteso l’ambito di applicazione, comprendendo le convenzioni stipulate dall’imprenditore (anche non commerciale) con:

  • banche
  • intermediari finanziari
  • creditori.

Nella riforma è stato meglio precisato l’oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito, individuando i requisiti necessari per l’estensione degli effetti della moratoria:

  • viene ribadita la soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe
  • la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative
  • gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale
  • è prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore su:

        - veridicità dei dati aziendali
        - idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente sia gli effetti della crisi
        - convenienza della convenzione.

Creditori non aderenti.

Quando l’efficacia degli accordi è estesa a questi, conservano impregiudicati i diritti contro:

  • i coobbligati
  • i fideiussori del debitore
  • gli obbligati in via di regresso.
Fonte:


Aggiornata il: 18/10/2018