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Il ruolo del commercialista nel nuovo Codice della crisi d'impresa

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Esplicitamente la disciplina in esame si applica (in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c.), al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché:

tutti i creditori appartenenti alla categoria:

  • siano stati informati dell’avvio delle trattative
  • siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede
  • abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
  • l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta (ai sensi dell’articolo 84, comma II), e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
  • i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  • i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

il debitore abbia notificato ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo:

  • l’accordo
  • la domanda di omologazione
  • i documenti allegati

non sia loro imposta:

  • l’esecuzione di nuove prestazioni (precisando che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati)
  • la concessione di affidamenti
  • il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

Accordi cd. agevolati

Sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 30% (e non l’ordinario 60%) dei crediti, quando il debitore:

  • non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi
  • non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Fonte:


Aggiornata il: 18/10/2018