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Pace fiscale 2019: un pacchetto ricco di condoni

Definizione agevolate

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) - ART. 1:

I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • Iva;

presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà possibile regolarizzare solo le posizioni per le quali, alla data del 24.10.2018, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata dovranno essere versate entro il 31.05.2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ esclusa la possibilità di compensazione. Il contribuente, inoltre, non potrà utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili risultanti dalla definizione del verbale.
La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile, infatti, rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2

Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi.
Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La definizione agevolata si applica anche:

  • agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti;
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.

3) Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche –ART. 8

E' possibile definire in misura agevolata i debiti tributari relativi all’imposta sul consumo (dovuta ai sensi dell’art. 62-quater commi 1 e 1-bis del D.lgs. 504/1995), maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.
Ai fini della definizione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia stessa entro il 28.02.2019.
Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Agenzia, questa comunicherà al soggetto interessato gli importi da versare ai fini della definizione, pari al 5% del dovuto, senza sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia, in unica soluzione o come prima rata. La rateazione potrà avvenire per un massimo di 120 rate mensili, previa presentazione di una garanzia, a copertura di sei mensilità.
Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal benficio del pagamento rateale e l’obbligo di pagamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


Aggiornata il: 24/10/2018