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Pace fiscale 2019: un pacchetto ricco di condoni

Rottamazione ter

4) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3:

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuenti:

  • manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che l’agente della riscossione renderà disponibile sul proprio sito internet entro il 13.11.2018 (20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale);
  • versi l’importo dovuto (che sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.06.2019) entro il 31.07.2019. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Ai fini del pagamento potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’agente, pertanto, procederà al recupero coattivo del debito residuo.
Le somme eventualmente già versate, che si riferiscono a debiti definibili attraverso la procedura agevolata, si intendono acquisite e non sono pertanto rimborsabili.

La rottamazione-ter potrà essere utilizzata anche da coloro che sono decaduti dalla precedenti rottamazioni.

  • Per quanto riguarda la rottamazione-bis (D.l. 148/2017) coloro che pagheranno, entro il 7.12.2018, le rate (non pagate) scadenti a luglio, settembre e ottobre 2018, potranno usufruire, per il debito residuo, della dilazione di pagamento in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti gli interessi dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019;
  • Per quanto riguarda la prima rottamazione (D.l. 193/2016), potranno accedere automaticamente alla rottamazione –ter sia i contribuenti che:
    • sono in generale decaduti dalla prima rottamazione;
    • essendosi visti rigettare l'istanza di adesione alla prima rottamazione, per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi - entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un'unica soluzione le rate scadute a fine 2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale


Aggiornata il: 24/10/2018