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Pace fiscale 2019: un pacchetto ricco di condoni

Liti pendenti

6) Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6

Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, è previsto uno sconto in quanto il pagamento potrà avvenire nella misura del:

  • 50% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
  • 20% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.

La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, comune unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


Aggiornata il: 24/10/2018