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Riforma della crisi d’impresa: il Consiglio dei Ministri approva il dlgs

Attivatori del sistema di allerta

La delega ha concepito il sistema di allerta in cui la segnalazione della situazione di crisi dovrà principiare dagli organi di controllo societari.

In particolare i sindaci:

  • dapprima hanno l’onere di investire l’organo amministrativo,
  • in seconda battuta interpelleranno l’Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di commercio, ed in ipotesi di omesso riscontro dell’organo gestorio, entro 30 giorni, ovvero di mancata adozione delle misure individuate nei successivi 90 giorni.


Obblighi dei creditori pubblici qualificati:

Più in dettaglio, l’articolato fa ricadere l’obbligo di segnalazione dei principali indizi di difficoltà finanziaria, su alcuni creditori istituzionali, come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, gli agenti della riscossione delle imposte.

Segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rispetto all’impianto normativo predisposto dalla precedente maggioranza, il Governo Conte, per i crediti risultanti dai ruoli esecutivi, ha previsto quale limite minimo di rilevanza l’importo di 1 milione di euro, mentre era stata già fissata la soglia pari al 5% del fatturato, e in ogni caso superiore a 30 mila euro.


Sistemi di rilevamento:

Il nuovo esecutivo, emendando quanto già ipotizzato dall’articolato predisposto dal predecessore, ha previsto l’entrata in vigore, con effetto subitaneo, della disciplina che prevede:

  • l’obbligo, in capo agli amministratori, di fornire l’impresa di sistemi di rilevamento della condizione economica finanziaria,
  • l’obbligo dei sindaci di riscontrare l’adeguatezza dei detti sistemi,
  • la nomina obbligatoria del sindaco unico nelle imprese ove, secondo la vigente disciplina, non si prevede organo di controllo alcuno.

 

Fonte:


Aggiornata il: 08/11/2018