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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori

Nuovi obblighi per revisori e sindaci per fare emergere tempestivamente la crisi

Come indicato nella relazione illustrativa di tale decreto, l’ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori è stata introdotta sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, obiettivo principale a cui tende il dispositivo.

L’ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria di sindaci e revisori si accompagna ad un’altra rilevante modifica normativa, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2[1], e 374 comma 2[2] del citato documento che prevede che  l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà, infatti, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato[3] – ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c. – alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Al ricorrere di queste ultime situazioni di difficoltà, l’imprenditore societario o collettivo dovrà attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tale nuovo contesto normativo che tale decreto vuole creare si inserisce l’art. 14 comma 1[4] che a sua volta introduce l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari. In particolare L’articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento consistente nelle seguenti attività:

  • verifica che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato (secondo quanto indicato in precedenza), se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi;

Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un'attività di esortazione per gli amministratori, affinché questi agiscano nella valutazione periodica e nel monitoraggio di quegli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione delle crisi di impresa.

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Aggiornata il: 14/11/2018