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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori

Modalità di segnalazione della crisi dal parte dei organi di controllo

Il comma 2 del citato articolo, invece, disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra organo di controllo e organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente da intraprendere per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Infatti qualora i sindaci o i revisori riscontrino l’esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un’apposita segnalazione che deve essere:

  • motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
  • fissata entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell’organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione – nei successivi 60 giorni – delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi,) sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa[5], corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo 2407, comma 1, c.c. 

L’art. 14 comma 3 dello schema di DLgs. precisa altresì che la tempestiva segnalazione all’organo di gestione, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che – nei casi previsti dal citato articolo e analizzati in precedenza – sia stata eseguita la tempestiva segnalazione all’Organismo di composizione della crisi. È stabilito anche che la segnalazione in commento non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico.

Al fine di agevolare l’attività dell’organo di controllo della società, il successivo comma 4 dispone l’obbligo degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB di informare l’organo di controllo della società, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

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Aggiornata il: 14/11/2018