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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori

Altre novità in arrivo per sindaci e revisori con diverse decorrenze

Lo schema di decreto prevede inoltre i seguenti aspetti che possono avere impatto per i sindaci e revisori:

  • l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
  • l’introduzione del comma 7, che stabilisce l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.
  • L’introduzione, nel caso di crisi ormai non recuperabili, la legittimazione - oltre che del debitore, di uno o più creditori e del pubblico ministero - degli organi (e delle autorità amministrative) di controllo e di vigilanza sull'impresa (articolo 37 comma 2) alla proposta di apertura della domanda di liquidazione giudiziale

Relativamente ai termini previsti per l’entrata in vigore di tali cambiamenti si fa presente che:

  • I cambiamenti sull’estensione dell’obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo introdotti dall’art. 378 dello schema di DLgs. sono applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;
  • I cambiamenti riferiti agli obblighi di segnalazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi d’impresa sono applicabili decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale[6].

È, infine, disposto che le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

Relativamente all’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo si fa presente che in termini pratici si tratta di tratta di estendere tale obbligo a entità rientranti nel perimetro delle “piccole imprese”. La dimensione particolarmente piccola delle imprese potrebbe determinare impatti operativi sullo svolgimento delle procedure di revisione, in quanto, generalmente le dimensioni molto ridotte sono associate ad assetti di governance e peculiarità organizzative che possono condizionare la natura e l’estensione delle procedure di revisione, che il soggetto incaricato dovrebbe tenere in considerazione nell’accettazione del suo incarico.

Da un punto di vista strettamente pratico, generalmente nel caso delle piccole imprese il soggetto incaricato della revisione si trova nella fattispecie di non poter fare qualsiasi affidamento sul sistema di controllo interno della società con conseguente definizione di un approccio operativo basato esclusivamente su test di sostanza su transazioni e saldi di bilancio.

Il mancato affidamento sul sistema di controllo interno inoltre aumenta il livello di rischio di errori significativi valutato dal revisore e di conseguenza una estensione delle procedure da svolgere. Si riportano di seguito alcune fattispecie relative all’ambiente interno riscontrabili nelle piccole imprese:

  • coincidenza tra la proprietà e l’organo amministrativo (ovvero assenza di figure manageriali indipendenti dalla proprietà dell’azienda)
  • scarsa familiarità dell’organo amministrativo con i controlli esterni;
  • esternalizzazione della contabilità e di attività rilevanti per la formazione del bilancio presso professionisti o fornitori di servizi esterni (fiscalità o contabilità del personale dipendente)
  • carenza di procedure amministrative formali
  • presenza di personale con limitate conoscenze contabili

Il soggetto che a seguito dell’entrata in vigore di tale cambiamento normativo dovrà tenere in considerazione, nell’ambito delle procedure di valutazione dell’accettazione dell’incarico, di tali fattispecie, anche con riferimento alla determinazione dei corrispettivi.

Con riferimento invece al citato obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari gli organi di controllo dovrebbero integrare le procedure di verifica periodica (nel caso dei soggetti incaricati della revisione legale integrare le procedure svolte nell’ambito delle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) inserendo specifiche procedure dirette a monitorare l’esistenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività aziendale.

A tal proposito si rileva che in tale decreto sono stati individuati i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi. In linea generale è stata introdotta la definizione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

In secondo luogo l’art. 13 prevede l’introduzione degli indicatori della crisi identificati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che si possono rilevare tramite elaborazione di appositi quozienti, che diano evidenza:

  • della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
  • delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

In tal senso il citato articolo esplicita che rappresentano quozienti significativi il rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo, quello tra il patrimonio netto e il passivo, nonché l’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi, così come gli indicatori di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 dello schema di DLgs., che li individua nell’esistenza di debiti:

  • per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, in misura eccedente alla metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;
  • verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 comma 2 dello schema stabilisce, inoltre, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabori, con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. È inoltre previsto che il CNDCEC individui indicatori specifici per alcune realtà aziendali peculiari, come le start up innovative (art. 25 del DL 179/2012), le piccole e medie imprese innovative (art. 4 del DL 3/2015), le società in liquidazione e le imprese costituite da meno di 2 anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell’impresa. Gli indicatori così elaborati saranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, allo scopo di tener conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Come indicato in precedenza anche queste disposizioni contenute in tale decreto entreranno in vigore dopo il decorso di 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Aggiornata il: 14/11/2018