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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori

Note - Fonti e riferimenti



[1] Art. 3 - Obblighi del debitore “L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

[2] Art. 374 - Assetti organizzativi dell’impresa: “2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:  “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto  organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche  in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità  aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti  previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

[3] Articolo 376 - Assetti organizzativi societari: “L’articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l’articolo 2257 del codice civile, l’articolo 2380-bis del codice civile, l’articolo 2409-novies del codice civile, l’articolo 2475 del codice civile e l’articolo 2475 del codice civile, con l’inserimento del sesto comma.

[4] Art. 14 - Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari: ”1.Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della

gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

[5]ART 16 - Organismo Di Composizione Della Crisi D’impresa: 1. L’OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III. 2.Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. 3.L’organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l’ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17.  4.Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.  5. Le comunicazioni sono effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

[6] Art. 388 - Entrata in vigore: “1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.  2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.   3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

 

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Aggiornata il: 14/11/2018