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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice Fallimentare

Obiettivi e definizione di "crisi"

Obiettivi.

Il nuovo strumento normativo presenta principalmente tre finalità:

  • mettere al corrente istituzioni e creditori che sta emergendo la crisi di impresa;
  • sostenere e gestire la sofferenza economica e finanziaria dell’impresa;
  • comporre la crisi attraverso l’intavolamento di trattative ulteriormente finalizzate al raggiungimento di un accordo con i creditori.

Definizione di “crisi”.

Come già evidenziato in altri precedenti contributi, la riforma in commento fornisce una nuova definizione di “crisi”, anticipandola, anche temporalmente, rispetto a quella che è l’accezione comune. In particolare viene descritta dal legislatore quale “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Su tale “probabilità” intende intervenire il nuovo sistema di gestione della crisi, prima, quindi, che il disfacimento sia conclamato e gli effetti irreversibili, attraverso i così definiti “strumenti di allerta”, cui è stata assegnata la specifica la funzione di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa, come sopra definita e, per l’effetto, sollecitare l’adozione delle misure più adeguate alla relativa composizione.

L’articolato ha inteso incentivare gli strumenti di allerta di composizione della crisi, prevedendo delle misure premiali, tra loro cumulabili, in favore dell’imprenditore il quale si è attivato, positivamente e tempestivamente, per prevenire l’aggravarsi dello stato di crisi, ovvero che abbia presentato l’istanza di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza (si veda articolo 25).
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 07/12/2018