Gli strumenti di allerta.
L’articolato bipartisce gli strumenti di allerta tra:
-
oneri di segnalazione posti a carico di alcune soggettività qualificate,
-
obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (si veda l’articolo 12).
Al contempo individua i soggetti destinatari in:
-
debitori che operano nell’ambito imprenditoriale, lasciandovi fuori grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate in mercati regolamentati ovvero diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
-
imprese agricole ed imprese minori, imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.
Indicatori della crisi.
Gli indicatori della crisi, invece, vengono individuati nei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso, ovvero per il semestre successivo, oltre che sulla continuità aziendale, tenuto altresì conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti specie di debiti (si veda l’articolo 13).