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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice Fallimentare

Oneri a carico degli organi di controllo societari

Oneri a carico degli organi.

Il legislatore ha quindi posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione (si veda articolo 14):

  • la verifica della circostanza che l’organo amministrativo stia valutando costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa risulti adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
  • l’onere di segnalazione tempestiva, all’organo amministrativo, della sussistenza di fondati indizi della crisi.

Segnalazione.

In merito alla segnalazione, il legislatore delegato ne ha previsto alcuni requisiti:

  • la motivazione,
  • la forma scritta,
  • la comunicazione per il tramite di mezzo posta elettronica certificata o ulteriore mezzo che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione,
  • la fissazione di un congruo termine, non maggiore di 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Nell’ipotesi di omesso, ovvero non adeguato riscontro, oppure di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per oltrepassare lo stato di crisi, gli organi di controllo hanno l’onere di informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche derogando l’obbligo di segretezza disposto dal comma I dell’art. 2407, c.c.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 07/12/2018