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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice Fallimentare

Soggetti obbligati, adempimenti e OCRI

Soggetti obbligati ed adempimenti.

Gli obblighi informativi, secondo la novella, ricadono anche su tre istituzioni:

  • Agenzia delle entrate,
  • INPS,
  • Agente della riscossione delle imposte.

Pertanto i nuovi oneri si sostanziano nei seguenti adempimenti:

  • avvisare il debitore che l’esposizione debitoria ha oltrepassato l’importo limite ai fini della segnalazione;
  • segnalare al debitore che, qualora nel termine di giorni 90 decorrenti dalla ricezione dell’avviso, non abbia estinto ovvero altrimenti regolarizzato la propria posizione, oppure non abbia presentato l’istanza per la composizione assistita della crisi, o ancora, la domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, scatterà la segnalazione all’OCRI.

Il legislatore delegato, per garantire l’attuazione degli obblighi informativi in capo ai tre enti pubblici summenzionati, ha finanche previsto una specifica sanzione a carico degli stessi. Più in dettaglio la mancata segnalazione determina:

  • L’inefficacia del titolo di prelazione sui relativi crediti, limitatamente a quelli facenti capo ad Agenzia delle Entrate ed INPS,
  • l’inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per l’Agente della riscossione.

OCRI.

Quanto all’OCRI:

  • è istituito presso ogni CCIAA,
  • la sua competenza territoriale è definita tenuto conto del luogo ove si trova la sede legale dell’impresa,
  • riceve le segnalazioni di indizi della crisi,
  • gestisce il procedimento di allerta ed assistere l’imprenditore, dietro sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi,
  • convoca il debitore nonché i componenti di organi di controllo, se presenti, per l’audizione in via riservata e confidenziale, nel termine di giorni 15 giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero dell’istanza del debitore.

Quindi, l’OCRI:

  • a seguito del colloquio col debitore
  • valutati gli elementi dal debitore forniti,
  • tenuto conto dei dati e delle informazioni reperite,
  • può assumere quattro iniziative:
  1.  disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta.
  2. disporre l’archiviazione quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta la sussistenza di crediti di imposta ovvero di ulteriori crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione coi debiti, determina il mancato superamento delle soglie indicate all’articolo 15, comma II, lettere a), b) e c).
  3.  individuare, unitamente al debitore, le misure da intraprendere per gestire la crisi, fissando il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
  4. avviare, su istanza del debitore, il procedimento di composizione concordata della crisi. In questa ipotesi vengono riconosciute, al debitore che abbia presentato la domanda finalizzata alla soluzione concordata della crisi, di poter richiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese, del Tribunale competente, l’adozione delle misure protettive occorrenti per poter condurre a termine le trattative.
     
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 07/12/2018