Composizione concordata della crisi.
Il procedimento di composizione concordata della crisi si evolve in una serie di adempimenti analiticamente scanditi dal legislatore che, sull’OCCRI, fa ricadere l’onere di:
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fissare un termine non superiore a 3 mesi, prolungabile per un massimo di ulteriori 3 mesi, in ipotesi di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, curandone le trattative;
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procurarsi una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
Limitatamente all’ipotesi in cui il procedimento di composizione concordata della crisi abbia sortito un esito positivo, si addiviene ad un accordo con i creditori:
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in forma scritta,
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da depositare presso l’organismo,
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con efficacia limitata ai soggetti che vi hanno aderito,
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iscrivibile presso il registro delle imprese su istanza del debitore e col contestuale assenso da parte dei creditori.
Infine, l’OCRI deve invitare il debitore a presentare istanza di accesso ad una delle procedure della crisi o dell’insolvenza, nel termine di giorni 30, se:
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non è stato concluso un accordo con i creditori entro il termine fissato per la ricerca di una soluzione concordata;
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perdura la situazione di crisi.