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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice Fallimentare

Composizione concordata della crisi e Ulteriori oneri

Composizione concordata della crisi.

Il procedimento di composizione concordata della crisi si evolve in una serie di adempimenti analiticamente scanditi dal legislatore che, sull’OCCRI, fa ricadere l’onere di:

  •  fissare un termine non superiore a 3 mesi, prolungabile per un massimo di ulteriori 3 mesi, in ipotesi di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, curandone le trattative;
  •  procurarsi una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

Limitatamente all’ipotesi in cui il procedimento di composizione concordata della crisi abbia sortito un esito positivo, si addiviene ad un accordo con i creditori:

  •  in forma scritta,
  • da depositare presso l’organismo,
  • con efficacia limitata ai soggetti che vi hanno aderito,
  •  iscrivibile presso il registro delle imprese su istanza del debitore e col contestuale assenso da parte dei creditori.

Infine, l’OCRI deve invitare il debitore a presentare istanza di accesso ad una delle procedure della crisi o dell’insolvenza, nel termine di giorni 30, se:

  • non è stato concluso un accordo con i creditori entro il termine fissato per la ricerca di una soluzione concordata;
  • perdura la situazione di crisi.
     
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 07/12/2018