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Crisi ed insolvenza: nuove procedure per gestirle

Competenza territoriale e il caso di Cessazione dell'attività

Competenza (articoli 27 e 28). Ai fini della disciplina della competenza territoriale, il legislatore interno ha recepito la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea come “centro degli interessi principali del debitore”. La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza viene attribuita al Tribunale che è dunque competente “per materia” rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Inoltre, in attuazione di uno specifico principio contenuto nella delega (articolo 2, comma I, lettera n), è previsto che non tutti i Tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento, bensì:

  • per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168),
  •  per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano, è competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Si stabilisce, inoltre, che la competenza “territoriale” spetta al Tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e, individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute. Consegue che, il “centro degli interessi principali del debitore”, viene presunto coincidente:

  • per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese ovvero, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
  • per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, con la residenza oppure il domicilio e, se questi siano sconosciuti, con l’ultima dimora nota ovvero, in mancanza, col luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza appartiene al Tribunale di Roma;
  • per la persona giuridica e gli enti, pure non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale oppure, qualora sconosciuta, con riguardo al legale rappresentante.

Nell’individuazione della competenza non ha rilevanza il trasferimento della sede del centro di interessi principale avvenuto nell’anno antecedente.

Cessazione dell’attività (articolo 33). Il legislatore della riforma ha regolamentato la peculiare ipotesi di cessazione dell’attività in modo unitario, sia per l’imprenditore individuale che per quello collettivo: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno decorrente dalla cessazione dell’attività del debitore qualora l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla stessa, ovvero entro l’anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività viene identificata con la cancellazione dal registro delle imprese, tuttavia per i debitori non iscritti la cessazione coincide col momento in cui i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Nella finalità di facilitare le operazioni di notificazione di eventuali azioni ad opera di terzi, si impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata per tutto l’anno successivo rispetto alla cancellazione. Viene inoltre precisato che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può intentare ricorso né al concordato preventivo né all’accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché la relativa domanda risulterebbe soggetta alla declaratoria di inammissibilità.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/01/2019