Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Crisi ed insolvenza: nuove procedure per gestirle

Il Modello processuale unitario e l'Esordio dei procedimenti

Modello processuale unitario (articolo 37). Uno dei meriti indiscussi della riforma in commento, è quello di aver predisposto un unico modello processuale finalizzato all’accertamento dello stato di crisi ovvero dell’insolvenza del debitore. Quanto alle istanze:

  • la domanda per accedere ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza può essere in ogni caso proposta dal debitore;
  •  la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata da una pluralità di soggetti, quali:

- il debitore,
- gli organi e le autorità amministrative aventi funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa,
- uno o più creditori,
- il pubblico ministero.

Esordio dei procedimenti. La riforma ha assegnato una preponderate centralità alla figura del pubblico ministero (articolo 38), il quale risulta legittimato a presentare il ricorso finalizzato all’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia avuto notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. A ciò si aggiunga che qualsiasi autorità giudiziaria, che abbia rilevato lo stato di insolvenza nel corso di un procedimento, è obbligata a segnalare la situazione al pubblico ministero.

Nelle fattispecie di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, sul debitore ricade l’onere di depositare la specifica documentazione elencata all’articolo 39. Importanza fondamentale assume la certificazione sulla situazione debitoria concernente i debiti, come quelli tributari e contributivi, ovvero i premi assicurativi. La concreta traduzione del dovere di lealtà attiva, enunciato all’articolo 4, risiede nella previsione che il debitore debba dar conto degli atti di rilevante disposizione, cioè di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, in modo da acquisire ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte.

L’istanza volta all’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza va proposta mediante atto di ricorso, il quale, sottoscritto dal difensore munito di procura, deve indicare:

  •  l’ufficio giudiziario,
  •  l’oggetto,
  •  le ragioni delle domande
  •  le conclusioni.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/01/2019