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Crisi ed insolvenza: nuove procedure per gestirle

Notificazione e Apertura della liquidazione giudiziale

Notificazioni (articolo 40). La notificazione del ricorso avviene in modalità telematica, costituendo la regola generale per l’instaurazione del contraddittorio. Nel contempo il legislatore ha previsto una clausola di garanzia per i casi ove la notifica non risulti possibile oppure sia negativa per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi la notifica va eseguita esclusivamente di persona, ai sensi dell’articolo 107, comma I, DPR n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti, presso la residenza anagrafica. Ulteriormente, se la notificazione non possa essere compiuta con le descritte modalità, si esegue attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese, ovvero della residenza per i soggetti non iscritti, perfezionandosi nel momento del deposito. Circa le persone fisiche non obbligate a munirsi di un domicilio digitale, sarà necessario dar atto del deposito anche attraverso l’affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, ovvero per raccomandata con avviso di ricevimento.

Apertura della liquidazione giudiziale (articolo 41) ed intervento (articolo 43). Il procedimento finalizzato all’apertura della liquidazione giudiziale, può essere attivato dietro specifica istanza:

  • dei creditori,
  •  degli organi o delle autorità con funzioni di controllo e vigilanza,
  • del pubblico ministero
  •  del debitore.

I terzi che vantano la legittimazione a proporre l’istanza, nonché il pubblico ministero, possono esercitare l’intervento nel procedimento, finquando la causa non è stata rimessa per la decisione. In ipotesi di rinuncia alla domanda, il pubblico ministero, al quale sia stato comunicato il provvedimento di estinzione della procedura, può richiedere la liquidazione giudiziale.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/01/2019