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Reclamo ed impugnazione e Accoglimento del reclamo

Reclamo (articolo 50) ed impugnazioni (articolo 51). Il provvedimento (che prende forma di decreto) emanato dal Tribunale ed attraverso il quale rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale risulta impugnabile, attraverso reclamo, innanzi alla Corte di Appello. Il Giudice d’appello può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale in ipotesi di accoglimento del reclamo, quindi rimettere gli atti al Tribunale per l’emanazione degli opportuni provvedimenti. Il decreto della Corte di appello col quale viene rigettato il reclamo non risulta ricorribile per cassazione poiché la domanda è riproponibile. Va inoltre evidenziato che la novella normativa tende a dissuadere dall’eventuale proposizione di impugnazioni pretestuose ovvero dilatorie, statuendo che il giudice dichiara, con la sentenza che decide l’impugnazione, (e salvo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di rito civile), se la parte soccombente ha agito oppure resistito con mala fede o colpa grave. Al contempo il giudice revoca, con efficacia retroattiva, l’eventuale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato. A ciò si aggiunga che il giudice può condannare in solido, con la società o con gli enti, il legale rappresentante:

  • al pagamento delle spese del processo,
  • al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.

Accoglimento del reclamo (articoli 52 e 53). L’articolato opera una diversificazione:

  •  In ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa tornano nella competenza del debitore, bensì sotto la vigilanza del curatore, il quale permane nell’esercizio delle funzioni fino al passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto il debitore deve:

- assolvere gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa,
- depositare una relazione sulla condizione economica, patrimoniale e finanziaria.

Qualora la Corte d’Appello rilevi la violazione di tali obblighi, può privare il debitore della possibilità di porre in essere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

  • In ipotesi di revoca dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, la Corte di appello dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, rimettendo gli atti al Tribunale ai fini dell’adozione dei provvedimenti elencati all’articolo 49. Il debitore risulta quindi legittimato a richiedere, al Tribunale, la sospensione dei termini per la proposizione dell’impugnazione dello stato passivo e l’attività di liquidazione, sempreché ricorrano gravi e giustificati motivi, e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla revoca.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/01/2019