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L’Imposta Municipale Unica (IMU) in ambito trust

Il presupposto d’imposta

Il richiamato Art. 13, c. 2, del D. L. 201/11, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche i terreni incolti. Pertanto il  richiamo effettuato dal citato art. 13 è inteso, infatti, al solo scopo di mantenere anche ai fini IMU le definizioni utilizzate ai fini ICI, e precipuamente:

  1. per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  2. per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Si deve precisare che concorre a completare tale definizione l’art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Occorre tenere presente che l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali; per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile .

 

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Aggiornata il: 02/01/2019