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Indagini finanziarie anche su redditi di lavoro dipendente

Le indagini finanziarie nel contrasto all'evasione

Il tema delle indagini finanziarie, oggetto di approfonditi studi in dottrina e di numerosi arresti giurisprudenziali di merito e di legittimità, è stato ampiamente trattato nel documento di prassi operativa della Guardia di Finanza noto come “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” (circolare n. 1/2018).

Nel Manuale in questione viene specificato, tra l’altro, come la ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA possa basarsi efficacemente sull’analisi della documentazione bancaria e finanziaria di un dato contribuente oggetto di controllo (o dei soggetti che hanno intrattenuto con esso rapporti di natura commerciale o professionale), proprio perché questa documentazione riveste una rilevanza prioritaria rispetto ad altri elementi afferenti il soggetto ispezionato.

La documentazione bancaria, difatti, consente di definire l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, nonché la reale natura di determinate operazioni.

La procedura ispettiva in argomento, che sul piano normativo si fonda su quanto disposto dagli artt. 32, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 e n. 51, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, prevede un particolare regime probatorio, di tipo presuntivo, attribuito ai dati e alle notizie rilevabili dalla documentazione bancaria e finanziaria acquisita dall’organo di controllo (che può richiedere appunto agli enti creditizi e finanziari “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”).

In tal senso la presunzione legale in parola opera, ai fini delle imposte dirette, nel seguente modo: “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/01/2019