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Il credito di imposta "Sport bonus" per il 2019

Sport Bonus 2019: misura, limiti e risorse disponibili

Il credito di imposta denominato “Sport bonus”,  dal 2019 è pari al 65% della somma erogata per il finanziamento delle opere. 

Inoltre previsti i seguenti limiti:

  •  nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica od un ente non commerciale il credito non deve superare il limite del 20% del reddito imponibile
  • nel caso di erogatore che sia un soggetto titolare di reddito di impresa, il credito non deve superare  l' 1% dei ricavi annui. 

Nel 2018 il credito d’imposta era pari al 50% della somma erogata fino ad un massimo di 40.000 Euro per soggetto, cioè impresa, erogatore e l’erogazione agevolabile non doveva superare il tre per mille dei ricavi annui di quest’ultimo.

Lo sport bonus  è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dall’impresa erogatrice;  ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997  dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modello F24 messo a disposizione dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Esso non entra nel calcolo dei redditi imponibili ai fini IRPEF, IRES ed IRAP e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta in cui viene riconosciuto e utilizzato da parte del soggetto che ne beneficia.

Per tutti i soggetti erogatori titolari di reddito di impresa che saranno ammessi allo Sport bonus le risorse per esso disponibili per il 2019 saranno di 13,2 milioni Euro, mentre non è previsto un limite per il credito d’imposta derivante dalle erogazioni di persone fisiche e di enti non commerciali.

I soggetti che effettuano erogazioni liberali ammesse allo Sport bonus non possono cumulare queste agevolazioni con altre previste dalla legge a fronte della medesima erogazione. A tale credito di imposta non si applicano i limiti annui all’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al comma 53 dell’art. 1° della Legge 244/2007 e di cui all’art. 34 della Legge 388/2000.

Le modalità applicative di questo credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2019 saranno determinate da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’Economia.

Ricordiamo, infine, che le modalità applicative dello Sport bonus per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2018, sono state determinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2018.

Tale decreto ha previsto che i soggetti erogatori che intendono avvalersi di questo credito d’imposta ne dovevano fare  richiesta per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sempre all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando un modulo presente sul sito web dello stesso ufficio  nei periodi di tempo indicati dal stesso decreto. L’ultima finestra si è chiusa  afine ottobre 2018.

L'Ufficio, sulla base della data di ricevimento delle richieste e delle risorse finanziarie disponibili ha formato  e pubblicato  sul suo sito l’elenco degli ammessi allo Sport bonus risultanti dalla prima finestra prevista per l'invio.

I soggetti ammessi  hanno quindi richiesto, via PEC, il riconoscimento del credito di imposta di cui beneficeranno con le modalità esposte in precedenza. Infine, il credito d’imposta è revocato dall’Ufficio per lo sport, anche su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti per esso previsti con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/01/2019