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Veicoli immatricolati all’estero: divieto per i residenti

Sanzioni e fermo veicolo con targa estera

Chiunque si renda responsabile della violazione del divieto di guidare veicoli con targa estera, per residenti da più di 60 gg. in Italia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di:

  • € 712,00 pagamento in misura ridotta
  • Riduzione 30% per pagamento entro 5 gg. € 498,40
  • € 1.424,00 pagamento trascorsi 60 gg.

In conseguenza dell’accertamento della violazione è previsto il ritiro del documento di circolazione e la sua trasmissione all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.

Al trasgressore viene ordinata l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Qualora il trasgressore non versi immediatamente l’importo previsto per il pagamento in misura ridotta, oppure non versi l’importo previsto a titolo di cauzione, il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo fino all’avvenuto versamento dovuto, o comunque al massimo per 60 giorni.

Scaduto il fermo amministrativo, il veicolo viene riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese e relativi oneri) che lo dovrà custodire secondo le procedure di cui all’articolo 213 C.d.S., con la precisazione che se non provvede al ritiro decorsi 5 giorni dalla data di comunicazione del deposito nel portale internet della Prefettura- UTG competente, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.

Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213, salvo che il veicolo estero appartenga a persona estranea all'illecito amministrativo.

Al fine di ottenere il dissequestro del veicolo, l'avente diritto dovrà esibire, all'organo che ha elevato il verbale di contestazione, i nuovi documenti di immatricolazione ovvero, qualora esporti il veicolo, il foglio di via di cui all'articolo 99 del C.d.S. In tale ultimo caso il dissequestro decorre dalla data di esibizione del documento.

Se durante il decorso dei 180 giorni il veicolo che si trova soggetto a sequestro è sorpreso a circolare, il conducente o chi per lui è punito con la sanzione amministrativa che va da euro 1.988 a euro 7.953 (a tale sanzione si può aggiungere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente).

Se a seguito del rilascio del foglio di via di cui all’articolo 99 C.d.S., ne venissero violati i limiti e/o condizioni stabilite, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168, oppure da euro 25 a euro 99, qualora la violazione riguarda la mancata apposizione della targa provvisoria o senza portare a bordo del veicolo il foglio di via.

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Aggiornata il: 23/01/2019