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Procedura d'allerta nel codice della Crisi d'impresa: ecco i soggetti coinvolti

Le segnalazioni dagli organi interni e dai creditori esterni

Il sistema congegnato dalla riforma della crisi d’impresa, si fonda, pertanto, su una struttura normativa dove emergono controlli e segnalazioni, in primo luogo interni all’impresa e, in secondo luogo, gli obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici, quali Agenzia delle Entrate e Inps.

Quanto ai secondi, l’articolato aggancia l’attivazione delle procedure d’allerta a degli specifici “indicatori” riponendo la relativa competenza in capo a soggettività pubbliche:

  • Debiti di natura fiscale: l’Agenzia delle Entrate risulta obbligata a segnalare quelle fattispecie in cui il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione.
  • Debiti contributivi e previdenziali: l’Inps è obbligato alla segnalazione quando il debitore risulta in ritardo, di oltre sei mesi, nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell’anno precedente, nonché superiore alla soglia di 50.000 euro.
  • Crediti in riscossione: l’agente incaricato alla riscossione si attiva, quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati ovvero definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, oltrepassi, per le imprese individuali, il limite legale di 500.000 euro e, per le imprese collettive, quello di 1.000.000 di euro.

Quanto alla struttura di controllo e segnalazione interna, opera la nuova formulazione dell’articolo 2086 del codice civile che impone all’imprenditore, costituito in forma societaria ovvero collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, pure in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nell’ipotesi ove, nel contesto aziendale, ed in conformità alle linee guida normative, siano rinvenuti i cosiddetti indici di crisi, l’organo di controllo risulta obbligato a procedere ad una comunicazione formale indirizzata ai titolari del potere gestorio (rectius, gli amministratori).

Alla formale segnalazione dell’indice consegue l’assegnazione di un termine massimo di giorni 30 giorni, previsto dalla novella, al fine di riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative già intraprese. Qualora il riscontro sia inadeguato, ovvero nei 60 giorni successivi non siano adottate le necessarie misure, il nuovo codice addossa uno specifico onere ai sindaci: informare senza indugio l’Ocri, fornendo allo stesso ogni elemento informativo utile, ed anche derogando agli ordinari doveri di segretezza.

All’obbligo posto a carico degli amministratori della società si affianca l’obbligo dei sindaci, la cui nomina è stata allargata, dal codice in commento, ad ogni società che oltrepassi il limite di 2 milioni di euro di ricavi o di attivo, o di dieci lavoratori dipendenti, come pure al revisore contabile, chiamato a verificare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato al rilevamento tempestivo della crisi e che sussista l’equilibrio economico finanziario e, per l’effetto, di avvertire a tempo debito gli amministratori in merito all’emersione dei segnali di crisi.

Si evidenzia che nell’articolo 13 vengono precisate le situazioni di crisi che impongono ai sindaci l’obbligo di segnalazione, come previsione di non sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare, o d’incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi sei mesi, rilevando in ogni caso come indice di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi.

Nella finalità di svolgere in modo omogeneo la spiegata valutazione, la riforma affida al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti l’elaborazione di indici appropriati, facendo al contempo salva la possibilità, in capo alla singola impresa, di adottare dei propri indici, a condizione che siano adeguati al contesto normativo in questione, e risultino oggetto di apposita attestazione.

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Aggiornata il: 09/02/2019