Vengono colpiti i “ricavi” ottenuti da taluni servizi offerti su interfaccia digitale, come meglio specificato in seguito.
Parrebbe dunque che si abbia a che fare con un’imposta indiretta, tipo Iva.
Tale conclusione sembra confermata dalla previsione del comma 44, che prescrive l’applicazione delle norme Iva, per quanto compatibili, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e dell’eventuale contenzioso.