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Web tax 2019 - cos'è e a chi si applica

Modalità applicative web tax

Il tributo andrà riversato all’erario entro il mese successivo alla chiusura del trimestre (comma 42).

I soggetti passivi dovranno presentare apposita dichiarazione annuale entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare).

Per quanto riguarda invece i profili di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, il comma 44 specifica che si applicano le disposizioni Iva, per quanto compatibili.

Con decreto Mef di concerto con il Ministero Sviluppo Economico (e sentiti l’Autorità Garante per le comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale), da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge (cioè entro il 30/04/2019), verranno stabile inoltre le disposizioni di attuazione della norma. A seguire, con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia Entrate, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni relative a tale nuova imposta.

I soggetti esteri privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e privi di un numero identificativo ai fini Iva, i quali realizzano nel corso dell’anno i presupposti d’imposta, dovranno fare richiesta all’Agenzia Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali. Eventuali soggetti residenti, facenti parte dello stesso gruppo aziendale dei citati soggetti non residenti, sono solidalmente responsabili con questi per le obbligazioni scaturenti da tale imposta.

Inoltre, per quanto riguarda tutti i gruppi societari, è prevista la possibilità di nominare una singola società del gruppo per l’assolvimento degli obblighi scaturenti dall’applicazione della nuova imposta.

Profilo generale e commento.

L’imposta si applicherà ai ricavi su servizi digitali, come definiti dalla norma, realizzati indistintamente da imprese italiane ed estere. Tuttavia appare evidente la volontà del legislatore di dotarsi di uno strumento per attrarre nelle maglie del fisco una quota dei profitti dei soggetti non residenti che, attraverso le prestazioni di servizi immateriali via Internet, producono ricavi nel nostro paese (a motivo degli utenti qui fisicamente presenti) senza pagare Irpef/Ires sui relativi redditi, in quanto privi di stabile organizzazione , anche se ciò andrà a costituire un appesantimento tributario per i contribuenti italiani che già pagavano l’Irpef/Ires sul proprio fatturato digitale.

Nella versione della Web tax dell’anno scorso, la materia imponibile scaturiva da transazioni in cui il committente (stabilito in Italia) fosse un sostituto d’imposta, restando estranei al campo d’applicazione dell’imposta le transazioni il cui committente fosse un privato cittadino (non sostituto d’imposta). Nella versione attuale, invece, diviene indifferente la natura giuridica dell’utilizzatore del servizio, e si mira a colpire sia la capacità del web di fare business consentendo alle persone di connettersi tra di loro, sia tutto ciò che potremmo definire il “backstage” di internet, vale a dire quell’insieme di servizi digitali della cui esistenza l’utente non ha talvolta piena consapevolezza (come ad esempio la trasmissione, ai fini di profilazione, dei dati originati dalla navigazione), o che vengono considerati elementi marginali della navigazione web (come la pubblicità mirata online) .

Mentre la versione precedente della Web tax si concentrava sull’automatismo della transazione quale conditio sine qua non per la tassazione dell’operazione, la versione attuale prende di mira (non tanto le transazioni in quanto tali, bensì) i ricavi ottenuti tramite la prestazione di servizi digitali, senza focalizzarsi sul grado di intervento umano sottostante alla prestazione del servizio.

Per quanto riguarda le modalità applicative, è auspicabile che l’emanando decreto Mef chiarisca in modo più specifico le casistiche tassabili, soprattutto per la tipologia di ricavi scaturenti dalle attività di cui al sopra citato comma 37, lett. b). Si pensi, ad esempio, alla semplice fornitura di una casella pec, con accesso da web: dalla lettura combinata del medesimo comma 37 lett. b) e del comma 40, lett. b), tale esempio parrebbe restare fuori dal campo di applicazione del tributo, ma, ripetiamo, una elencazione delle casistiche ordinariamente tassabili sarebbe alquanto opportuna.

Infine, si noti che la novella legislativa, pur abolendo i commi da 1011 a 1019 della legge di stabilità 2018 (che istituivano la precedente versione della Web tax), ha lasciato intatto il comma 1010, il quale modificando l’art. 162 Tuir sulle stabili organizzazioni, introduce una nuova modalità di individuazione delle stesse, basato non più solamente su una presenza fisica nel territorio, bensì su “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.”

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Aggiornata il: 13/02/2019